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DISCIPLINARE E REGOLAMENTO AZIENDALE K-CITY s.r.l.

deliberato dall'organo amministrativo con determina del 9 ottobre 2023

PREMESSA

1. Il presente regolamento interno:

  • È stato predisposto dalla K-City S.r.l. (di seguito anche solo “KCY” o “Società”, per comodità espositiva) ed adottato con verbale dei soci del 9 ottobre 2023;
  • È stato predisposto dalla K-City S.r.l. (di seguito anche solo “KCY” o “Società”, per comodità espositiva) ed adottato con verbale dei soci del 9 ottobre 2023;

2. Le disposizioni del presente regolamento riguardano tutti i dipendenti della KCY e, per le parti applicabili, tutti i lavoratori somministrati.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al C.C.N.L. “Autorimesse ed autonoleggio”, allo statuto della KCY, alle comunicazioni interne con contenuti dispositivi pubblicati nelle bacheche aziendali ed a ogni altra disposizione normativa applicabile.

4. Eventuali disposizioni del presente regolamento che dovessero risultare non conformi rispetto al C.C.N.L. “Autorimesse ed autonoleggio” sono da considerare:

  • Applicabili a tutti gli effetti se più favorevoli al lavoratore;
  • Non applicabili (in tal caso varrà quanto riportato nel CCNL di categoria) se meno favorevoli al lavoratore. Ad ogni buon conto le stesse non inficeranno il resto del regolamento.

ARTICOLO 1

ORARIO DI LAVORO

1. L’orario di lavoro deve essere rispettato sulla base di quanto indicato dalla Società. E’ fatto divieto di non rispettare l’inizio del lavoro e anticiparne la cessazione senza preavviso e senza giustificato motivo. Nel caso in cui non venga rispettato l’orario di lavoro, sarà operata una trattenuta di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo o alla cessazione anticipata, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal CCNL in vigore.

2. Salvo il caso di legittimo impedimento, la cui dimostrazione incombe sul lavoratore, l’onere della prova - e fermo restando l’obbligo di dare immediata notizia dell’assenza alla Società - le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l’azienda entro 48 ore. Nel caso di assenze ingiustificate sarà operata la trattenuta per le ore non lavorate, fatta salva l’applicazione della sanzione prevista dal CCNL in vigore.

3. Gli orari stabiliti per ciascun turno di lavoro devono intendersi di lavoro effettivo. Prima dell’inizio stabilito dal programma dei servizi, pertanto, ciascun lavoratore dovrà trovarsi all’interno della sede aziendale, in condizioni tali da poter iniziare tempestivamente il proprio lavoro.

4. Le operazioni connesse ed accessorie allo svolgimento della propria mansione lavorativa dovranno essere effettuate fuori dell’orario di lavoro. Le attività presso gli uffici amministrativi della società devono essere svolte fuori dall’orario di lavoro, previo appuntamento da fissare con gli uffici competenti

5. Le registrazioni degli ingressi, delle uscite e delle eventuali pause devono essere indicate nel foglio lavoro, esclusivamente dal lavoratore. Le infrazioni a questa regola ed, in generale, alle formalità per il controllo delle presenze, costituiscono mancanza grave che determina l’applicazione delle relative sanzioni. Qualsiasi errore o anomalia di timbratura deve essere segnalato al responsabile, mediante apposito modulo che, sottoscritto da entrambi, dovrà essere fatto pervenire, ad onere e a cura del lavoratore presso l’ufficio del personale.

6. In caso d’impossibilità di registrazione dell’ingresso e/o dell’uscita, agli effetti del calcolo delle ore lavorate verrà considerata valida la dichiarazione congiunta del lavoratore e del responsabile registrata nell’apposito modulo, da sottoscrivere e far pervenire all’ufficio del personale. Il suddetto modulo dovrà essere compilato nella stessa giornata.

7. Durante l’orario di lavoro nessun lavoratore potrà abbandonare il proprio posto senza giustificato motivo e senza autorizzazione dei responsabili aziendali, né svolgere attività che lo distolgano dal suo normale lavoro.

8. Il lavoratore che abbia necessità di uscire prima dell’ora prevista per la cessazione del lavoro ne farà preventiva richiesta al Responsabile di Ufficio e/o di Area, il quale, compatibilmente con le esigenze di servizio, potrà concedere il relativo permesso, se riterrà la richiesta sufficientemente motivata; in caso contrario non autorizzerà l’uscita anticipata, comunicandone le motivazioni al lavoratore e, se necessario o richiesto dal lavoratore, all’Amministratore Unico.

9. Sono concesse al lavoratore una pausa di 5 min. al mattino e 5 minuti al pomeriggio. Alla fine di ogni mese i minuti in eccesso, così come quelli di ulteriori altre pause, verranno detratti dagli eventuali straordinari spettanti o, in assenza di questi ultimi, detratti con una trattenuta dallo stipendio.

10. È fatto inoltre divieto di consumare cibi, spuntini, snack e merende o quant’altro alla postazione di lavoro. E’ vietato assumere sostanze superalcoliche o alcoliche prima o durante l’attività lavorativa, così come il divieto di fumo è assoluto in qualsiasi locale aziendale. E’ consentito fumare soltanto all’esterno. Il contravvenire a tale divieto, oltre che non rispettare le leggi e le normative esistenti, reca danno e rischio a persone e cose che si trovano all’interno dei locali stessi. E’ vietato, inoltre, durante l’orario di lavoro indossare auricolari per ascoltare musica, conversare al telefono (tranne che con colleghi e per ragioni di lavoro inerenti il servizio in svolgimento), utilizzare altri apparecchi personali.

ARTICOLO 2

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

1. E’ obiettivo della Società perseguire l’eccellenza operativa, anche attraverso un’adeguata ed efficiente organizzazione del lavoro.

2. Ogni lavoratore della KCY, durante il proprio turno di lavoro, è tenuto ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni del proprio Responsabile. Il lavoro dei dipendenti viene coordinato dai capi turno o dai responsabili, i quali acquisiscono direttive e disposizioni dai vertici aziendali.

3. Per far fronte ad esigenze di servizio anche straordinarie e/o imprevedibili e/o di carattere eccezionale, la KCY potrà operare spostamenti di personale, da un servizio all’altro. Per detti spostamenti, sarà assicurato per quanto possibile, un criterio di rotazione. Gli spostamenti avverranno solo a seguito di espresse disposizioni da parte del responsabile operativo o della direzione aziendale e, comunque, nel rispetto delle vigenti disposizioni del CCNL di categoria e del presente regolamento.

4. Il lavoratore deve adempiere la prestazione dovuta con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione stessa e dall'interesse dell'impresa, rispettando i criteri qualitativi e quantitativi stabiliti per la prestazione stessa.

5. La violazione dell'obbligo di diligenza può comportare:

  • L’irrogazione di sanzioni disciplinari come previsto dal CCNL in vigore e, nei casi più gravi, l’intimazione del licenziamento;
  • L’obbligo del lavoratore di risarcire la Società, a titolo di responsabilità contrattuale del danno eventualmente riconducibile alla condotta negligente o imprudente del lavoratore.

ARTICOLO 3

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ciascun lavoratore ha l’obbligo di usare modi cortesi e rispettosi con gli altri dipendenti e con i clienti della Società, e di tenere una condotta conforme ai civici doveri. Si richiama il diritto-dovere di ognuno di pretendere e a rispettare il decoro nell’abbigliamento e nell’igiene sui luoghi di lavoro. L’utilizzo dei beni e dei prodotti aziendali deve avvenire esclusivamente per l’assolvimento delle mansioni lavorative: non sono ammessi l’appropriazione e l’uso per scopi personali.

2. Ciascun lavoratore è responsabile dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali affidatigli per lo svolgimento del lavoro, della loro custodia e della loro pulizia. Non può utilizzare gli stessi per scopi diversi da quelli per i quali gli sono stati affidati. Il lavoratore è tenuto a svolgere le attività lavorative, a custodire e ad utilizzare i mezzi, i materiali e le attrezzature aziendali facendo uso della dovuta diligenza, prudenza e perizia. Il lavoratore è tenuto, altresì, ad informare l’azienda di eventuali danneggiamenti - anche a lui non imputabili - ai materiali, ai mezzi e attrezzature aziendali. Il dolo e/o l’accertata negligenza, imperizia, imprudenza, incuria o trascuratezza nello svolgimento dell’attività lavorativa, nella custodia e utilizzo dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature aziendali determineranno l’avvio di procedimenti disciplinari a carico dei trasgressori e legittimeranno l’azienda a richiedere il ristoro totale o parziale dei danni.

3. Il lavoratore che accerti vizi/danni/difetti di funzionalità dei mezzi, delle attrezzature o dei materiali a lui affidati per l’esecuzione del lavoro dovrà darne immediata comunicazione al relativo Responsabile ad inizio turno se il vizio/danno/difetto già sussiste o nel corso dei turni di lavoro negli altri casi, e dovrà effettuare la segnalazione scritta da far pervenire al Responsabile.

4. Il lavoratore agirà impiegando le proprie capacità e non potrà autonomamente delegare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione degli incarichi affidatigli.

5. Il lavoratore impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne segnalazione sul rapportino di servizio e tempestivamente comunicazione al proprio Responsabile, che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per il completamento delle attività.

6. Ciascun lavoratore è tenuto ad effettuare con precisione e cura la compilazione dei documenti e delle registrazioni relative sia alle attività svolte (es. rapportini lavoro, ecc.), sia a quelle omesse, nonché a dare tempestiva comunicazione delle problematiche insorte e/o sopraggiunte, degli impedimenti e di ogni altro elemento utile (es. sinistri, diverbi, guasti, anomalie, richieste di utenti o fornitori, ecc.) allo svolgimento del servizio affidato nelle modalità e nei tempi richiesti dal proprio capo operai o responsabile.

7. L’azienda mette a disposizione di ogni lavoratore i dispositivi di protezione individuali (DPI) ed un cartellino di riconoscimento da esporre obbligatoriamente durante l’attività. A discrezione dell’azienda verrà consegnato un cellulare aziendale corredato di scheda SIM. In caso di deterioramento, per il ritiro del nuovo è necessario riconsegnare l’oggetto deteriorato. In caso di furto del materiale consegnato, affinché si possa procedere alla riconsegna del nuovo, il lavoratore dovrà darne idonea giustificazione per iscritto (es. denuncia di furto alle autorità), in mancanza della quale provvederà ad indennizzare KCY per un importo pari al valore della sostituzione. Negli altri casi (es. smarrimento, distruzione, danneggiamento, ecc.) la riconsegna gratuita potrà avvenire solo in assenza (comprovata) di colpa del lavoratore. Per motivi di sicurezza l’uso degli indumenti dei DPI e del tesserino di riconoscimento è obbligatorio per tutti i lavoratori. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, tutto il materiale consegnato, dagli abiti al telefono, deve essere riconsegnato all’azienda. In mancanza verrà addebitato il corrispettivo valore e verranno adottati gli opportuni provvedimenti.

8. E’ fatto divieto di utilizzare gli indumenti e i DPI aziendali e il tesserino di riconoscimento fuori dall’orario di lavoro o in ambiti extralavorativi.

9. I Responsabili non sono dispensati dall’obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento.

10. I rapporti tra lavoratori e diretti responsabili debbono essere improntati sul rispetto reciproco, con riconoscimento dei ruoli e delle differenti posizioni gerarchiche. Il lavoratore è tenuto ad eseguire scrupolosamente (quando non palesemente illegittima), ogni disposizione del superiore, anche se non condivisa. Ove non eseguita, il lavoratore è tenuto a segnalare la circostanza e le motivazioni sul rapportino di servizio, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile.

11. Tutti i lavoratori che, nell’esercizio delle proprie mansioni, utilizzano mezzi aziendali sono responsabili delle sanzioni (es. contravvenzioni) a loro imputabili per infrazione al codice della strada o ad altra normativa applicabile per la quale l’azienda esige dal lavoratore un determinato comportamento. Il lavoratore dovrà dare comunicazione all’azienda della contestazione ricevuta, anche in caso di avvenuto pagamento. L’azienda provvederà, inoltre, ad addebitare al lavoratore trasgressore l’intero importo delle sanzioni amministrative comminate e farà pervenire al medesimo contestazione disciplinare qualora l’infrazione contestata abbia compromesso o comprometta in maniera significativa la funzionalità del mezzo e abbia messo o metta in pericolo la sicurezza dei lavoratori o di terzi.

12. Qualora non fosse direttamente rintracciabile l’autore dell’infrazione si provvederà ad effettuare una ripartizione proporzionale del danno con tutto il personale addetto al settore interessato.

13. Non è consentita alcuna attività di promozione commerciale e/o di servizi, finanziari e non, non è permessa propaganda elettorale e/o sociale proveniente da banche, assicurazioni, associazioni e/o movimenti socio-politici, candidati a qualunque titolo, aziende o Enti o società terze rivolta ai dipendenti, ad eccezione di quelle attività previste nello statuto di KCY. In conformità al principio del “neminem ledere” contenuto nel codice civile, i danni cagionati ai mezzi aziendali a seguito di incidente RCA, RCT saranno risarciti alla KCY dal lavoratore che li ha causati.

14. La società, sentito il lavoratore ed eventuali testimoni, preso atto di rapporti delle Autorità (ove sussistenti) ed acquisito ogni altro elemento utile disponibile, definisce con provvedimento motivato, comunicato al lavoratore, la tipologia e la classificazione del danno da lui cagionato, nonché l’entità dell’eventuale risarcimento dovuto dal lavoratore. I costi di sostituzione o ripristino sono individuati previo confronto tra più preventivi pervenuti da vari fornitori selezionati dall’azienda. Il provvedimento può essere impugnato per iscritto dal lavoratore. Nell’impugnazione dovrà indicare e/o produrre elementi a suffragio della propria difesa nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Non saranno prese in considerazione le impugnative prive di motivazione. La società si pronuncia con provvedimento definitivo nei successivi 10 giorni. Se il lavoratore dissente dal giudizio potrà, comunque, adire l’Autorità Giudiziaria. L’addebito al lavoratore può essere effettuato (su esplicita richiesta dello stesso) con rateizzazione dell’importo in busta paga fino ad un numero di rate tali da comportare un rimborso mensile di entità compresa tra 150 e 200 €, salvo diverse percentuali o modalità imposte da situazioni particolari di durata contrattuale (es. lavoratori impiegati a tempo determinato), debitorie o di incapienza. Nel caso del lavoratore somministrato, l’importo verrà richiesto integralmente al lavoratore ed alla società di somministrazione obbligata in solido con lo stesso.

16. Il dipendente o il lavoratore interinale che hanno completato il servizio assegnato è tenuto a contattare Responsabile, al fine di verificare la sussistenza di eventuali ulteriori servizi da compiere.

ARTICOLO 4

COMUNICAZIONE CON L'AZIENDA

1. Tutte le assenze devono essere comunicate e giustificate con specifica documentazione ed in particolare:

Malattia

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza ed inviare alla medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza il codice di trasmissione telematica del certificato da parte del medico curante. L’eventuale prosecuzione deve essere comunicata all’azienda entro il primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e, deve essere attestata da certificati medici.

Congedi parentali

La fruizione egli stessi avverrà secondo quanto previsto dalle normative contrattuali e dalla legge. Sarà cura del lavoratore provvedere alla consegna dell’apposita documentazione giustificativa ai responsabili aziendali (ad esempio certificati di morte o autocertificazione del parente deceduto, certificati medici di malattia dei figli e dichiarazione di non fruizione del congedo dell'altro coniuge).

ARTICOLO 6

REGALI, COMPENSI E ALTRE UTILITÁ

  • Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
  • Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.
  • Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
  • I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
  • Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore s’intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto.
  • Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
  • Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità della Società, il Responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

ARTICOLO 7

CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE

In applicazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si portano a conoscenza dei lavoratori - il cui rapporto è regolamentato dal CCNL del settore “Piccola e Media Industria Alimentari” - le seguenti norme disciplinari relative sia alla procedura di contestazione delle infrazioni disciplinari, sia alle sanzioni applicabili per ciascuna di esse. Il presente Codice Disciplinare resterà permanentemente affisso presso le bacheche aziendali ed una copia dello stesso sarà depositata presso ciascuna Divisione aziendale. Esso resterà permanentemente depositato presso la Direzione Risorse Umane che provvederà a dare idonea comunicazione e diffusione di eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero in seguito intervenire, nonché a consegnare copia del testo aggiornato agli interessati che ne facessero richiesta.

ARTICOLO 8

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

“NORME DI LEGGE IN MATERIA DI DISCIPLINA E OBBLIGHI DEL LAVORATORE LA CUI
INOSSERVANZA COMPORTA L’APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI”

Di seguito si richiamano le disposizioni delle diverse fonti che costituiscono le norme disciplinari a cui fa riferimento il presente Codice, e che rappresentano casistiche a titolo esemplificativo e non esaustivo.

1)   Lo statuto dei lavoratori

In ambito aziendale si applicano le disposizioni dell’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 “Statuto dei Lavoratori” e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili. In particolare, si richiama il seguente:

Art. 7.
Sanzioni disciplinari

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del
collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

2)   Il codice civile

Il presente Codice Disciplinare assume e fa proprie le disposizioni di diritto privato del Codice Civile in materia di diligenza del prestatore di lavoro subordinato in tema di obbligo di fedeltà, direzione dell’impresa e sanzioni disciplinari ed, in particolare, i seguenti articoli:

Art. 2086.
Direzione e gerarchia nell'impresa.
L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

Art. 2104.
Diligenza del prestatore di lavoro.
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art.2105.
Obbligo di fedeltà.
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Art. 2106.
Sanzioni disciplinari.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo alla applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

Art. 2118.
Recesso dal contratto a tempo indeterminato.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Art. 2119.
Recesso per giusta causa.
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente.
Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

3)  Il D. Lgs. 81/2008

Il presente Codice Disciplinare assume e fa proprie le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 ed, in
particolare, quanto previsto dall’art. 20 (Obblighi dei lavoratori).

Art. 20.
Obblighi dei lavoratori

1.      Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2.      I lavoratori devono in particolare:
   a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
   b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
   c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
   d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
   e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
   f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
   g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
   h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
   i)sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
3.      I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2)   CCNL

Il presente Codice Disciplinare assume e fa proprie le disposizioni contenute dei Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro di riferimento: Commercio e Terziario - Confcommercio
Nella bacheca aziendale verrà esposto in fotocopia l’art. 238 del CCNL (ai sensi dell’art. 7 della Legge n.
300/1970), insieme al regolamento aziendale interno

L’inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1.     biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2.     biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3.     multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all’art. 193;
4.     sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5.     licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.  

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all’ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli;

- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata giustificazione;

- non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;

- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;

- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo formale diffida per iscritto;

- grave violazione degli obblighi di cui all’art. 220, 1° e 2° comma;

- frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;

- l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio; l’esecuzione, in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell’orario di lavoro;

- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

Estratto di interesse

Capo XXI - Doveri del personale e norme disciplinari

Articolo 233 - Obbligo del prestatore di lavoro
Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.

Articolo 234 - Divieti
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto, se
non per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della azienda, salvo quanto previsto dall'art. 32
del presente contratto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.

Articolo 235 - Giustificazione delle assenze
Salvo i casi di legittimo impedimento, di cui sempre incombe al lavoratore l'onere della prova, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, le assenze devono essere giustificate per iscritto presso l'azienda entro 48 ore per gli eventuali accertamenti.
In relazione alla giustificazione delle assenze in caso di malattia, e fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dell'assenza al datore di lavoro, quanto previsto dal presente si realizza anche mediante la comunicazione scritta, a mezzo di fax, mail certificata o raccomandata, del numero di protocollo identificativo del certificato medico inviato per via telematica dal medico all'Inps.
Nel caso di assenze non giustificate sarà operata la trattenuta di tante quote giornaliere della retribuzione di fatto di cui all'art. 208 quante sono le giornate di assenza, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238.

Articolo 236 - Rispetto orario di lavoro
I lavoratori hanno l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro. Nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva l'applicazione della sanzione prevista dal successivo art. 238.

Articolo 237 - Comunicazione mutamento di domicilio
È dovere del personale di comunicare immediatamente all'azienda ogni mutamento della propria dimora sia durante il servizio che durante i congedi.
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.

Articolo 238 - Provvedimenti disciplinari
La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 206;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta; - esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione; - non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;

- si presenti in servizio in stato di
manifesta ubriachezza;

- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;

- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto; - grave violazione degli obblighi di cui all'art. 233, 1 ° e 2° comma;

- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;

- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio; l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;

- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

Articolo 239 - Codice disciplinare
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.5.1970, n. 300, le disposizioni contenute negli articoli di cui al presente Capo XXI nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali in materia di sanzioni disciplinari devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti, ovvero altro strumento equipollente accessibile a tutti.
Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall'art. 7, Legge 20.5.1970, n. 300 o di quelle previste dalla Sezione Terza del presente contratto.

Articolo 240 - Normativa provvedimenti disciplinari
L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

ARTICOLO 9

DELEGAZIONI DI PAGAMENTO

L’Azienda non accetterà deleghe di pagamento per prestiti contratti dai dipendenti con società finanziarie od istituti similari e, pertanto, non rilascerà a questi ultimi alcun benestare per gli incombenti previsti in capo al delegato e non assumerà alcun obbligo verso il delegatario (dipendente).

ARTICOLO 10

MODIFICHE

Durante la vigenza del presente regolamento potranno essere effettuate osservazioni o revisione da parte della Società. Le revisioni verranno regolarmente portate a conoscenza dei dipendenti e depositate nelle opportune sedi.