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CODICE ETICO K-CITY s.r.l.

deliberato dall'organo amministrativo con determina del 7 ottobre 2024

 1.   PREMESSA

K-City S.r.l. (di seguito anche la “Società” o “K-City”) è una realtà imprenditoriale che opera nel settore dei servizi in favore della Pubblica Amministrazione ed, in particolare, nel campo della gestione dei parcheggi (a raso e/o in garage) e dei servizi accessori. La Società, con determina dell’Amministratore Unico del --.--.2024, ha adottato il presente Codice Etico (di seguito anche “Codice”) finalizzato a definire con chiarezza e trasparenza i valori ai quali si ispira nello svolgimento delle proprie attività d’impresa.

 2.   FINALITÀ

Il Codice Etico è lo strumento di cui si avvalgono le imprese al fine di delineare e, conseguentemente, dare attuazione a buone pratiche di comportamento. Il Codice costituisce, dunque, una summa di principi etici, di valori aziendali e di regole di comportamento che chi lavora in K-City (amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, etc.) o ha rapporti con la Società (fornitori, clienti, etc.), e tutti coloro che operano in nome e per conto della stessa (di seguito “Destinatari”) è tenuto a conoscere e a rispettare con il massimo rigore. Lo scopo del Codice è altresì quello di intervenire in situazioni in cui si manifestano comportamenti formalmente non illegali, ma dichiaratamente contrari all’etica lavorativa e imprenditoriale, forieri di danno reputazionale per la Società. Le disposizioni del presente Codice declinano, come detto, i principi etici ed i valori fondamentali della Società, qualificano l’adempimento delle prestazioni lavorative e le condotte da tenere nelle relazioni e nell’ambiente di lavoro. L’ottemperanza e l’adesione ai principi etico- comportamentali di cui è uniformato, il Codice è in grado di produrre miglioramenti in termini di chiarezza delle regole comportamentali e dei principi per la buona reputazione della società. Il Codice rappresenta la sintesi dei valori ritenuti fondamentali da K-City e a cui la stessa si impegna ad ispirarsi applicando i criteri di comportamento che ne discendono nell’ambito dell’esercizio dell’attività di impresa svolta.

I valori di cui è informato il Codice di K-City sono espressione di una cultura aziendale maturata e stratificatasi nel corso del tempo. Il Codice costituisce lo strumento guida, che, rivolgendosi a vario titolo ai suoi destinatari, è deputato a indirizzarne i comportamenti nelle attività lavorative quotidiane e, solo in un secondo tempo, rappresenta lo strumento attraverso il quale sanzionare comportamenti non leciti o, comunque, in cui vengano messi a repentaglio valori etici fondamentali. Il valore e l’importanza del Codice Etico sono ulteriormente rafforzati dalla previsione di una specifica responsabilità in capo ai destinatari che ne violino le disposizioni, come previsto nel sistema disciplinare adottato da K-City.

 3.   I VALORI FONDAMENTALI

La Società in prima battuta crede nel valore del lavoro e considera valori fondamentali imprescindibili per il raggiungimento dei propri obiettivi economici ma anche sociali la legalità, la correttezza e la trasparenza. Il Codice contiene i principi e le regole fondamentali che devono orientare le condotte di tutti coloro che operano nell’azienda, affinché qualsiasi loro comportamento sia conforme, oltre che alla legge, ai principi di onestà, correttezza, fedeltà, lealtà, trasparenza, imparzialità e riservatezza.

 3.1. Legalità e integrità

Il rispetto delle leggi comunitarie, nazionali, regionali e locali, nonché dei regolamenti rappresenta un principio fondamentale nell’ambito delle funzioni e dell’attività svolta da K-City. I destinatari sono tenuti ad osservare e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico (nazionale e sovranazionale) in cui essi operano e devono astenersi dal commettere violazioni di leggi, regolamenti e direttive comunitarie. Ciascun Destinatario, conseguentemente, si impegna ad acquisire con diligenza la necessaria conoscenza delle norme di legge e dei regolamenti applicabili nello svolgimento delle proprie funzioni e a rispettare i principi in esso contenuti. Non sono tollerate condotte in contrasto con i predetti precetti né può giustificarsi in alcun modo la mancata ed inadeguata conoscenza degli stessi. Qualora sussistessero dubbi, anche di natura interpretativa, sul contenuto di un determinato precetto o su come procedere nell’ambito della propria attività, chiarimenti potranno essere avanzati alla Società. Nei rapporti con i terzi, la Società s’impegna ad agire in modo corretto e trasparente, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio e generare l’altrui danno. Inoltre, ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni, tiene una condotta ispirata all’integrità morale e alla trasparenza, nonché ai valori di onestà e buona fede. In nessun caso il perseguimento dell’interesse della Società può giustificare condotte illegali o, comunque, non corrette. La Società non inizierà né perseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tali principi. K-City stigmatizza ogni condotta volta alla realizzazione di reati e vieta espressamente qualsivoglia forma di accordo – sia con soggetti alle dipendenze della società sia con soggetti terzi – finalizzata in qualsiasi modo al perseguimento di obiettivi illeciti.

 3.2. Dignità, uguaglianza, non discriminazione

La Società rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l’integrità morale e garantendo eguali opportunità tra le medesime senza distinzione di sesso, di identità di genere, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, e economiche e sociali. Non sono tollerati comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato sulle opinioni politiche e sindacali, sul credo religioso, sulla nazionalità, l’età, il sesso, l’orientamento sessuale, lo stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica della persona umana tutelata dall’art. 3 della Costituzione. La Società ripudia ogni forma e manifestazione di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio raziale o etnico nonché la commissione, anche sotto forma di istigazione, di atti di discriminazione, di violenza o di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Comportamenti di siffatta natura sono puniti attraverso l’adozione di sanzioni, finanche non conservative del posto di lavoro. L’adesione a tali principi si traduce nel rifiuto di instaurare trattative o conferire incarichi che possano offendere o che siano contrari ai principi fondamentali alla base del rispetto della dignità umana. La Società, inoltre, si impegna a non collaborare o intrattenere rapporti con soggetti terzi che agiscano in spregio o che siano riluttanti a dare attuazione a tali principi, con particolare riferimento alla disparità di genere, allo sfruttamento del lavoro minorile, allo sfruttamento di lavoratori mediante profittamento dell’altrui stato di bisogno, ovvero che non tutelino le garanzie primarie dei lavoratori, in particolar modo, quelle dettate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La società, infine, si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni attinenti la sfera privata e le opinioni di ciascuno dei proprio dipendenti di cui dovesse entrare a conoscenza nel corso dell’attività lavorativa.

 3.3. Diligenza professionale e spirito di collaborazione

Ogni Destinatario è in grado di determinare in maniera significativa o anche solo di influire sulla qualità, efficienza dell’organizzazione nonché sulla reputazione della Società, e, per tali ragioni, informa la propria attività con la professionalità della natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno per conseguire gli obiettivi assegnatigli nonché svolgendo con diligenza le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento formativo organizzate dalla Società. Le condotte dei Destinatari devono essere improntate da spirito di collaborazione reciproca. Le relazioni con soggetti terzi devono essere ispirate a correttezza, completezza, uniformità di trattamento a fronte di situazioni eguali, trasparenza e tempestività d’informazione.

 3.4. Trasparenza e tracciabilità delle informazioni

L’amministratore, i dipendenti, i consulenti e i collaboratori della Società sono tenuti a fornire informazioni complete, trasparenti e veritiere, ciò anche al fine di consentire di essere messi nella reciproca condizione di adottare decisioni autonome e consapevoli. Ogni operazione deve essere supportata da idonea documentazione, al fine di consentire un controllo in ordine alle motivazioni sottese ad ogni scelta e alle caratteristiche dell’operazione, tanto nella fase di autorizzazione, che di effettuazione, registrazione, esecuzione e verifica. Per ogni operazione e deve essere predisposto un adeguato supporto documentale o informatico, al fine di consentire, in ogni momento, l’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione e individuino chi ha effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa.

 3.5. Trasparenza e correttezza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, con i pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio (di seguito anche “pubblici funzionari”) sono tenuti dall’Amministratore Unico o dalle persone da questi esplicitamente e regolarmente autorizzate, nel rispetto delle norme contenute nel presente Codice, nell’osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari e comunque con la massima trasparenza e integrità, evitando comportamenti che possano generare anche solo l’impressione di voler influenzare impropriamente le decisioni della controparte o di richiedere trattamenti di favore. Le comunicazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere improntate al principio di correttezza e deve essere garantita la veridicità, la tracciabilità e la completezza delle informazioni e dei dati forniti. I Destinatari, in costanza di attività ispettive esperite da pubblici funzionari, devono adoprarsi in termini ampiamente collaborativi, fornendo informazioni chiare, trasparenti e veritiere. È d’obbligo in caso di accessi ispettivi che i pubblici funzionari vengano accolti e accompagnati da almeno due soggetti cui sia rilasciato verbale dell’intervento. Per quanto concerne le richieste provenienti dagli organi di giustizia, i Destinatari dovranno darvi riscontro non sottraendosi alle convocazioni in qualità di persone informate sui fatti e rendendo dichiarazioni vere e non reticenti, anche qualora le stesse possano andare a detrimento degli interessi della Società. È poi severamente vietato ai Destinatari:

  • presentare istanze o richieste contenenti dichiarazioni non veritiere, alterate, falsificate o incomplete al fine di ottenere indebitamente concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi ei concessione, di autorizzazione, di finanziamento ovvero al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti;
  • offrire o promettere, direttamente o attraverso intermediari, somme di denaro o altre utilità a soggetti appartenenti a vario titolo alla Pubblica Amministrazione;
  • avvalersi di intermediari, offrendo o promettendo loro somme di denaro o altre utilità per la propria mediazione verso soggetti appartenenti a vario titolo alla Pubblica Amministrazione;
  • impiegare contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti da enti pubblici per finalità estranee a quelle per le quali sono state richiesti e concessi.

 3.6. Assenza di conflitti di interesse

I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni e comunque nell’esercizio di ogni attività di propria competenza, devono evitare di incorrere in situazioni, anche solo potenziali, di conflitti di interesse. Sono da considerarsi in conflitto, tra le altre, le seguenti situazioni:

  • cointeressenze (palesi o occulte) in attività di fornitori, clienti o concorrenti;
  • strumentalizzazione della propria posizione funzionale per il perseguimento di interessi in contrasto con quelli della Società o per il perseguimento di interessi anche di natura personale;
  • so di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società;
  • assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualunque genere presso clienti, fornitori, concorrenti e terzi in genere in contrasto con gli interessi della Società;
  • disposizioni relative al capitale sociale a vantaggio degli interessi personali degli amministratori o di società terze, o comunque confliggenti con gli interessi della Società.

Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi o comunque a pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel miglior interesse della Società, deve essere immediatamente comunicata dal Destinatario al proprio diretto superiore, il quale informerà l’Amministratore Unico, e determina altresì l’obbligo di astenersi dal compiere qualsiasi atto connesso o collegato a tale situazione.

 3.7. Riservatezza

La Società garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in suo possesso. Le informazioni trattate dai Destinatari in occasione dello svolgimento del rapporto di lavoro di collaborazione sono di proprietà di K-City.
È assolutamente vietato l’uso dei dati riservati per finalità differenti da quelle per le quali sono stati comunicati e, comunque, nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia riservatezza dei dati personali e sensibili e delle regole aziendali interne, con riferimento, altres,ì al principio del data retention.
La protezione delle informazioni e dei dati contenuti o archiviati nei supporti informatici deve essere assicurata dall’adozione di misure di sicurezza idonee allo scopo.

 3.8. Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

K-City riconosce primario rilievo alla salute e sicurezza dei lavoratori, ponendoli quali obiettivi costantemente prioritari e investendo sugli stessi senza limite di spesa alcuno.

La Società garantisce il rispetto del quadro normativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori assicurando che i soggetti a cui attribuire incarichi in tale specifico ambito possiedano comprovate e adeguate competenze ed esperienze in materia.

In una costante ottica di prevenzione dei rischi connessi alle attività lavorative, la Società promuove e diffonde tra i lavoratori la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, impartendo ai medesimi un’adeguata formazione circa i rischi connessi ad ogni attività lavorativa svolta in azienda.

La Società si impegna ad elidere ogni rischio alla fonte e a valutare quelli che non possono essere evitati, tenendo conto anche del grado di evoluzione della tecnica e investendo in ricerca per il mantenimento dei massimi standard di sicurezza.

I Destinatari devono pertanto attenersi ai predetti principi e, nello svolgimento delle proprie attività, devono prestare il massimo grado di attenzione all’osservanza delle misure di sicurezza e di prevenzione adottate dalla Società nonché alle istruzioni e alle direttive fornite dai soggetti ai quali la Società ha demandato specifici compiti in materia di salute e di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, al fine di scongiurare ogni possibile rischio per sé o per gli altri.

Le segnalazioni relative alla carenza o assenza nella predisposizione dei dispositivi atti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro deve essere prontamente portata a conoscenza del Responsabile della Sicurezza, anche in forma anonima, per mezzo dei canali all’uopo dedicati.

 3.9. Tutela dell'ambiente

K-City garantisce il massimo rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tema di tutale ambientale perseguendo l’obiettivo di un costante miglioramento delle prestazioni dell’azienda in tale ambito, al fine di contribuire ad uno sviluppo eco-sostenibile.

La Società, peraltro, è consapevole che il perseguimento di tali obiettivi offre la possibilità di ottenere un vantaggio competitivo in un mercato ora più che mai attento alla qualità e alla compatibilità con il rispetto dell’ambiente dei prodotti e dei servizi.

Nella costante e continua ricerca volta ad un miglioramento delle proprie prestazioni relative all’impatto ambientale della propria attività, K-City si impegna a:

  • adottare sistemi di gestione ambientale e di qualità e operare per la prevenzione dei rischi ambientali;
  • definire specifici obiettivi e programmi di miglioramento volti alla minimizzazione degli impatti ambientali significativi;
  • promuovere attività interne all’azienda di sensibilizzazione sulla tematica ambientale nonché la diffusione e l’utilizzo di tecnologie eco-efficienti;

 4.   REGOLE DI COMPORTAMENTO

 4.1. Rapporti con i dipendenti e con i collaboratori

La valorizzazione dei dipendenti e dei collaboratori è il perno su cui K-City fonda la propria attività aziendale ed anche la propria reputazione sul territorio in cui si trova ad operare.

La Società pone in primo piano, nella selezione del personale e in ogni decisione inerente la gestione dei rapporti di lavoro, il criterio meritocratico, della competenza professionale, dell’onestà e della correttezza di comportamento.

Nell’ambito della selezione – condotta nel rispetto dei principi che informano il Codice Etico, delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna – e assunzione del personale la Società opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze aziendali, evitando favoritismi e agevolazioni arbitrarie di ogni sorta.

Il personale della Società è assunto con regolare contratto di lavoro ed il rapporto si svolge nel pieno rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore di riferimento, della normativa fiscale, previdenziale e assicurativa, nonché delle disposizioni in materia di immigrazione.

La remunerazione viene determinata sulla base di valutazioni plurime attinenti la formazione, la professionalità specifica, l’esperienza acquisita, il merito dimostrato nonché il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

È vietata la mera prospettazione di incrementi nella remunerazione, di progressioni in carriera o di altri vantaggi, quale contropartita di condotte difformi dalle leggi e dai regolamenti vigenti nonché dal presente Codice e dalle procedure aziendali interne, anche per il perseguimento di interessi della Società.

La Società, infine, tutela l’integrità psico-fisica dei dipendenti e dei collaboratori, proibendo e stigmatizzando le condotte moleste in ogni loro forma, psicologica, fisica e sessuale.

Per molestia deve intendersi qualsiasi forma di intimidazione o minaccia (anche non verbale, indiretta ovvero derivante da più atteggiamenti atti a intimidire perché ripetuti nel tempo o perché provenienti da diversi soggetti) che sia di ostacolo al sereno svolgimento delle proprie funzioni ovvero l’abuso da parte del superiore gerarchico della posizione di autorità.

È severamente vietata ogni forma di ritorsione, discriminazione o “mobbizzazione” nei confronti dei Destinatari che rifiutino di porre in essere condotte illecite o che lamentino o segnalino, anche in forma anonima, all’Amministratore Unico p.t. tali comportamenti.

 4.2. Rapporti con i clienti

K-City aspira a soddisfare le aspettative e i bisogni dei propri clienti, perseguendo e mantenendo

standard elevati in ordine ai prodotti e/o servizi offerti.

La Società si impegna a fornire informazioni chiare precise e complete sulle caratteristiche, sulla provenienza, sui controlli della filiera, sui costi, sulla conservazione, sulla conformità al dichiarato dei prodotti e servizi offerti nonché a rispettare e a tener fede agli impegni e gli obblighi contrattuali assunti.

I rapporti con i clienti devono essere improntati al rispetto dei principi di correttezza, buona fede e trasparenza.

È proibito offrire omaggi commerciali (fuori dai casi delle consuetudini commerciali di promozione della merce in vendita o di cortesia, per oggetti di importo contenuto), denaro o altre utilità, o comunque effettuare operazioni tali da influenzare in maniera diretta o indiretta i normali rapporti commerciali e garantire un vantaggio indebito in capo alla Società.

 4.3. Rapporti con i fornitori, consulenti e partner d’affari

K-City imposta i rapporti con i fornitori, consulenti e partner d’affari esclusivamente sulla base di scelte dettate dalla fiducia, qualità, competitività, professionalità, reputazione e rispetto delle regole.

Sono annoverati tra i fornitori i soggetti che, a vario titolo, forniscono beni, servizi, prestazioni e risorse necessarie alla realizzazione degli scopi e al raggiungimento degli obiettivi della Società. La Società si impegna e obbliga a instaurare rapporti con soggetti che operano nel rispetto della normativa vigente e che godono di una reputazione professionale rispettabile, di cui non si abbia notizia di un loro coinvolgimento in attività illecite, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività di sfruttamento del lavoro e, in particolare, di quello minorile o clandestino; attività volte al finanziamento di associazioni e consorterie criminali o del terrorismo; attività di reimpiego di denaro o di beni di provenienza delittuosa; attività commerciali o imprenditoriali volte a frodare la pretesa erariale. A tale fine, i Destinatari coinvolti nella gestione dei rapporti con i fornitori, consulenti, collaboratori e partner d’affari devono verificare preventivamente ogni

informazione disponibile sugli stessi e segnalare al responsabile della funzione inadempienze significative e condotte non conformi rispetto al Codice Etico.

K-City assicura che la selezione del fornitore avvenga in maniera trasparente secondo criteri che tengano conto della professionalità, competenza, affidabilità ed economicità, anche in relazione alla natura del bene o del servizio oggetto della richiesta di fornitura.

L’attività di selezione dei fornitori di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle rigorose procedure interne volte all’accertamento del possesso in capo agli stessi dei requisiti richiesti della normativa di riferimento.

È proibita qualsiasi forma di remunerazione del fornitore per il fatto di essere stato scelto e qualsiasi forma di selezione del fornitore sulla base di segnalazioni o sponsorizzazioni provenienti, anche in via mediata, da pubblici funzionari.

Del pari è proibito al Destinatario chiedere o accettare, per sé o per altri, regali o altre utilità offerte dai fornitori. Omaggi o atti di ospitalità, concessi o ricevuti, sono consentiti solo se di esiguo valore e comunque limitati all’ambito delle normali relazioni di cortesia commerciale.

Le condizioni a cui la fornitura viene effettivamente erogata devono essere quelle pattuite contrattualmente.

Fornitori, consulenti, collaboratori e partner d’affari devono garantire la provenienza del prodotto, la qualità dello stesso nonché la sua conformità alle caratteristiche prospettate, e che nello svolgimento della propria attività vengano assicurate la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e il rispetto dell’ambiente

La Società richiederà ai fornitori, consulenti, collaboratori e partner d’affari di attenersi ai principi del presente Codice Etico, includendo nei contratti apposita previsione e riservandosi la facoltà di adottare ogni idonea misura in caso di violazione di norme di legge o delle disposizioni del Codice.

 4.4. Rapporti con i partiti politici e organizzazioni sindacali

K-City non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali e partiti politici, né a loro rappresentanti o candidati se non nelle forme e nei modi previsti dalle normative vigenti e impronta le relazioni con gli stessi a principi di correttezza e di collaborazione nell’interesse della Società e dei dipendenti.

È sempre tassativamente vietato promettere o corrispondere, a qualsiasi titolo, anche indirettamente, o sotto forme simulate, denaro o altre utilità a soggetti riconducibili a partiti politici e organizzazioni sindacali e chiunque venga a conoscenza di richieste di denaro o altra utilità provenienti da persone facenti parte di partiti politici o organizzazioni sindacali ovvero di promesse o dazioni di denaro o altre utilità ad opera di esponenti aziendali in favore dei predetti soggetti, è tenuto ad informare tempestivamente il Legale Rappresentante pt della Società.

 4.5. Gestione di donativi, benefici o altre utilità

È vietato ai Destinatari promettere, offrire, erogare o concedere a terzi direttamente o indirettamente, anche in forme simulate, doni, benefici o altre utilità (es. somme di denaro, beni, servizi, favori o raccomandazioni).

 4.6. Reati fiscali - Antiriciclaggio e autoriciclaggio

La società promuove come valore l’assoluta trasparenza e veridicità delle scritture contabili e dei documenti fiscali sottesi alla fatturazione delle prestazioni rese e ricevute, verificando puntualmente l’identità soggettiva del cliente e del fornitore come il reale destinatario o fornitore della prestazione.

Parimenti, esercita ogni controllo, affinchè nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto non ci si avvalga di documenti non veritieri o di altri mezzi fraudolenti allo scopo dell’indebito risparmio di imposta.

I documenti contabili devono essere adeguatamente conservati onde evitare distruzioni anche accidentali e devono essere ostensibili per qualsivoglia controllo da parte degli enti competenti. Sono vietati atti di alienazione simulata o altri atti fraudolenti sui beni societari idonei a rendere vana l’eventuale riscossione coattiva.

Sono parimenti vietate indebite compensazioni, sempre ai fini dell’indebito risparmio di imposte, con crediti non spettanti o non esistenti.

La società esercita la propria attività nel pieno rispetto delle vigenti normative antiriciclaggio e delle disposizioni emanate dalle competenti Autorità statali ed estere, a tal fine impegnandosi a non porre in essere operazioni sospette sotto il profilo della correttezza e della trasparenza.

I Destinatari sono pertanto tenuti a verificare preventivamente le informazioni disponibili sui fornitori, collaboratori, consulenti e partner, al fine di appurare la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

I Destinatari devono evitare qualsiasi implicazione in operazioni idonee, anche potenzialmente, a favorire il riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali, ed agire nel pieno rispetto della normativa antiriciclaggio primaria e secondaria e delle procedure interne di controllo; laddove vi siano contestazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria o di enti ispettivi di condotte foriere di possibili profitti ritenuti di natura illecita, è fatto divieto alla Società di reinvestire tali somme prima della definizione giudiziale della vicenda.

Laddove siano intervenuti pagamenti da soggetti diversi dai contraenti, deve lasciarsi traccia scritta della verifica effettuata in capo al soggetto che effettivamente effettua la prestazione di pagamento.

 4.7. Gestione delle comunicazioni sociali e delle registrazioni contabili

Le scritture contabili devono essere redatte e tenute secondo i principi di trasparenza, veridicità, completezza, chiarezza, affidabilità, ricostruibilità e devono in ogni momento consentire la ricostruzione di un quadro attendibile e fedele della situazione economico-patrimoniale dell’azienda. Del pari il bilancio di esercizio deve rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in modo veritiero, chiaro e completo.

A dimostrazione e supporto di ogni operazione deve essere conservata adeguata documentazione, tale da consentire un’agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell’operazione e l’individuazione di eventuali responsabilità.

La documentazione deve quindi consentire di individuare i soggetti che sono intervenuti nella preparazione dell’operazione, nella sua decisione o attuazione e nel controllo, nonché i criteri valutativi adottati nel corso dell’iter preparatorio e decisionale.

Devono essere adottate adeguate modalità di conservazione della documentazione contabile, anche al fine di garantirne l’autenticità e la veridicità di ciascun documento.

I Destinatari sono tenuti a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in contabilità di ogni attività di gestione e a segnalare tempestivamente l’esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali nonché comportamenti non in linea con le previsioni del presente paragrafo.

Laddove emergano valutazioni discordanti rispetto alle indicazioni della società di revisione, deve lasciarsi traccia scritta della motivazione che ha portato gli organi sociali a ciò deputati alla determinazione difforme.

 4.8. Gestione delle operazioni straordinarie

L’Amministratore Unico nonché i responsabili delle funzioni coinvolte a vario titolo nell’esecuzione degli adempimenti relativi alle operazioni straordinarie (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, distribuzione di utili e riserve, operazioni sul capitale, operazioni su azioni proprie, fusioni, scissioni e trasformazioni) sono tenuti ad agire con onestà, correttezza e trasparenza e nel pieno rispetto della disciplina civilistica posta a tutela dell’interesse dei soci di minoranza e dei creditori della Società.

Nella predisposizione dei documenti a supporto delle richiamate operazioni, i Destinatari sono tenuti a garantire la veridicità, la completezza, la chiarezza e l’accuratezza delle informazioni e dei dati ivi riportati.

Laddove vi siano variazioni rispetto alle valutazioni provenienti da esperti incaricati, deve essere lasciata traccia scritta della motivazione che ha portato gli organi sociali a ciò deputati alla determinazione difforme.

È vietato impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali.

 4.9. Utilizzo di attrezzature, dispositivi e strumenti informatici

L’utilizzo dei beni di K-City deve essere esclusivamente funzionale allo svolgimento delle attività aziendali o agli scopi autorizzati dai responsabili delle funzioni aziendali interessate. Eventuali deroghe sono consentite solo se debitamente autorizzate.

È fatto assoluto divieto di utilizzare i beni aziendali, comprese le risorse informatiche, in modo improprio per scopi personali o per finalità contrarie a norme imperative di legge, all’ordine pubblico o al buon costume, nonché per commettere o indurre alla commissione di reati o

all’intolleranza razziale, all’esaltazione della violenza o alla violazione dei diritti umani. Laddove i beni utilizzati siano lasciati in condizioni, anche di incuria, tali da mettere a rischio la salute e la sicurezza del lavoratore che proseguirà nell’utilizzo del bene, l’autore della condotta

verrà severamente punito. In caso di recidiva, si procederà al licenziamento per giusta causa, considerando la sicurezza sul lavoro un valore prioritario per la Società di cui devono farsi carico anche tutti i dipendenti e collaboratori.

È fatto, altresì, espresso divieto di utilizzare le risorse informatiche aziendali per la consultazione, l'accesso e, in genere, per qualsiasi attività che concerna siti a contenuto pedopornografico, ancorché tale richiesta provenga da soggetti terzi e/o clienti.

Per quanto attiene gli strumenti informatici aziendali, è fatto espresso divieto porre in essere condotte che in qualsiasi modo possano danneggiare, alterare, deteriorare o distruggere i sistemi informatici o telematici, programmi e dati informatici della Società o di terzi.

Ogni Dipendente è personalmente responsabile del mantenimento della sicurezza del domicilio informatico allocato nei beni aziendali, evitando l’uso fraudolento o improprio degli stessi o il proprio mantenimento all’interno di reti telematiche o informatiche della Società contro il dissenso presunto e tacito del datore di lavoro per fini estranei alle proprie mansioni. Parimenti è vietata la cessione, anche a colleghi, delle proprie credenziali di accesso (username e password).

 5.   ATTUAZIONE DEL CODICE

Il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del presente Codice, delle norme di legge e delle procedure interne è affidato all’Amministratore Unico p.t.

Fermo restando il rispetto di ogni tutela prevista dalle normative o dai contratti collettivi vigenti e fatti salvi gli obblighi di legge, Egli è legittimato a ricevere segnalazioni, richieste di chiarimenti, reclami o notizie di potenziali o attuali violazioni del presente Codice all’indirizzo di posta elettronica ordinaria peppe.morelli@k-city.it o di posta fisica, KCity S.r.l., Corso Garibaldi 159 in Portici (Napoli); alla c.a. dell’Amministratore Unico.

È obbligo di ciascun Destinatario segnalare, senza ritardo, ogni comportamento non conforme ai principi ed alle regole comportamentali di cui al presente Codice.

Tutte le informazioni ricevute saranno gestite nel più assoluto riserbo, in conformità alle norme di legge applicabili. Sarà pertanto cura della Società assicurare la riservatezza circa l’identità del segnalante nonché garantire il segnalante da ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo in ambito lavorativo, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice nonché gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

 6.  VIOLAZIONE DEL CODICE ETICO E SISTEMA SANZIONATORIO

L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società ai sensi degli articoli 2104 e 2015 del Codice Civile.

La violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito da K-City in conformità alla disciplina contrattuale di categoria e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla Società.

Quanto ai consulenti, ai collaboratori, ai fornitori ed altre parti terze della Società la sottoscrizione del presente Codice o, comunque, l’adesione alle disposizioni ed ai principi in esso previsti rappresentano una condizione essenziale per la stipulazione di contratti di qualsiasi natura fra l’azienda e tali soggetti; le disposizioni così sottoscritte o, in ogni caso, approvate, anche per fatti concludenti, costituiscono parte integrante dei contratti stessi.

L’inosservanza dei principi qui stabiliti nonché di quelli previsti nel M.O.G.C., sarà oggetto di specifica clausola risolutiva espressa che si andrà a inserire nelle rispettive previsioni contrattuali. La Società, attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede ad irrogare sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, in forza dei principi di coerenza, proporzionalità, imparzialità ed uniformità, dandone comunicazione al Legale Rapp.te p.t..

Anche ogni violazione delle prescrizioni di cui al Codice Etico da parte dei consulenti, collaboratori e altre parti terze, cui la Società abbia richiesto l’impegno a rispettare i principi comportamentali di cui al presente Codice, è comunicata tempestivamente ed in forma scritta al Legale Rapp.te p.t. da chiunque ne venga a conoscenza.

Tali infrazioni sono sanzionate dagli organi competenti in base alle regole societarie interne e secondo quanto espressamente previsto nelle relative clausole contrattuali ed in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno. Le eventuali sanzioni saranno proporzionate alla gravità oggettiva e soggettiva della violazione, tenendo conto dell'eventuale reiterazione dei comportamenti illeciti.

 7. AGGIORNAMENTO E DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

l Codice Etico ed i suoi eventuali futuri aggiornamenti vengono definiti ed approvati dall’Amministratore Unico della Società con specifica determina.

Il Codice Etico verrà consegnato a tutti i nuovi dipendenti all’atto dell’assunzione

La direzione del personale dovrà ottenere la dichiarazione di presa visione da ogni dipendente neoassunto e dovrà custodirla nel dossier del dipendente.

Anche ciascun collaboratore esterno riceverà una copia del Codice e dovrà firmare una dichiarazione contenente, oltre alla conferma della ricezione, presa visione e comprensione dello stesso, anche l'impegno ad uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

Una copia del Codice è affissa nelle bacheche presenti all’interno dei locali della Società.

Il presente Codice entra in vigore dalla data di approvazione dello stesso da parte dell’Amministratore Unico e verrà regolarmente aggiornato in linea con le normative vigenti in materia.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Codice Etico saranno tempestivamente comunicate ai Destinatari attraverso i canali informativi ufficiali appena delineati.